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R.D. 23/05/1924 n. 827Art. 205 A capo della tesoreria centrale è un tesoriere centrale e presso la stessa tesoreria vi è un controllore capo. Entrambi vengono immessi in funzione dal direttore generale del tesoro, previa ricognizione dei fondi esistenti nelle casse come è stabilito dall'art. 182. Art. 206 Il controllore capo, alla immediata dipendenze direttore generale del tesoro, esercita il controllo su tutte le operazioni giornaliere del tesoriere centrale e vigila sul maneggio e la custodia dei fondi e valori che, a qualunque titolo e per conto di qualsiasi amministrazione, diano luogo ad operazioni o rimangano giacenti presso la tesoreria centrale. Il contollore capo risponde in solido col tesoriere centrale della gestione di questi; l'uno e l'altro sono inoltre responsabili dell'operato dei loro dipendenti. Art. 207 La tesoreria centrale deve avere due casse: l'una corrente, l'altra di riserva. La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per gli incassi e per i pagamenti ed in essa non può tenersi se non la somma che si presume necessaria al servizio della giornata. La cassa di riserva è destinata alla custodia dei fondi esuberanti al bisogno giornaliero e di ogni altro titolo e valore. Art. 208 La cassa corrente ha due serrature a congegni differenti le cui chiavi sono tenute l'una dal tesoriere centrale e l'altra dal controllore capo. La cassa di riserva ne ha tre, pure a congegni differenti e le chiavi si conservano una dal tesoriere centrale, una dal controllore capo e la terza dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato. Art. 209 Nella cassa di riserva si tiene racchiuso il relativo registro d'entrata e di uscita. Un esemplare di tale registro è tenuto da ciascuno dei funzionari che custodiscono una delle chiavi della cassa. Ogni introduzione od estrazione di valori deve eseguirsi coll'intervento di chi tiene le chiavi della cassa, allibrarsi in tutti gli esemplari del registro specificatamente per ogni specie di valute, effetti e valori e convalidarsi con la sottoscrizione degli intervenuti. Art. 210 A ciascuna sezione di tesoreria è annessa una delegazione del tesoro il cui capo viene immesso in funzioni dall'intendente di finanza ed è ala diretta dipendenza del direttore generale del tesoro. Art. 211 Il capo della delegazione del tesoro esercita il riscontro su tutte le operazioni della sezione di tesoreria; ne controfirma le contabilità e le situazioni dopo averle esaminate e trovate conformi ai risultati dei propri registri; sottoscrive le quietanze di entrate e le relative fatture di versamento, i vaglia, i buoni del tesoro ed ogni altro titolo rilasciato dalla sezione di tesoreria; ammette a pagamento degli ordini delle contabilità speciali; autorizza la restituzione dei depositi provvisori e compie tutti gli altri incarichi a lui demandati dal presente regolamento e da speciali istruzioni. Il capo della delegazione provvede alla liquidazione delle rate di pensioni e alte spese fisse ed ordina il pagamento di esse e di quelle spese per le quali fosse a ci autorizzato da regolamenti ed istruzioni speciali. Art. 212 Ogni qualvolta nelle operazioni di tesoreria il controllore capo od il capo della delegazione del tesoro rilevino abusi, irregolarità od infrazioni alle vigenti prescrizioni, ne informano immediatamente il direttore generale del tesoro per le occorrenti provvidenze. Art. 213 Alla sicurezza della tesoreria centrale dello Stato, della Cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato nonché‚ al servizio di scorta per il trasporto dei segni monetari dello Stato si provvede con militari del Corpo di guardia di finanza o dell'Arma dei carabinieri. A tale scopo sono presi dal direttore generale del tesoro gli opportuni accordi con le competenti autorità. Nel caso che il governo credesse necessario di provvedere analogamente per le sezioni di tesoreria, salvo gli obblighi contrattuali assunti al riguardo dall'istituto incaricato del servizio, gli opportuni concerti con l'autorità militare competente sono presi dal capo della delegazione. Art. 214 Le norme per il funzionamento della r. zecca, della officina carte-valori e del- la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, nonché‚ pei relativi controlli e verifiche, formano oggetto di speciali disposizioni. Art. 215 Le verifiche delle casse della tesoreria centrale devono eseguirsi almeno una volta all'anno dagli ispettori del tesoro col concorso del tesoriere centra- le, del controllore capo e del detentore della terza chiave della cassa di riserva. Possono anche aver luogo delle verificazioni straordinarie ogniqualvolta il direttore generale del tesoro lo creda opportuno. Del processo verbale compilato nell'eseguire la verificazione, un esemplare è lasciato al tesoriere, un altro al controllore capo, un terzo all'ispettore del tesoro ed un quarto viene trasmesso alla direzione generale del tesoro. Art. 216 Le verifiche delle casse delle sezioni di tesoreria che vengano ordinate dalla direzione generale del tesoro, sono eseguite dagli ispettori del tesoro o da altri funzionari incaricati dal direttore generale del tesoro in concorso del direttore dello stabilimento, del capo della sezione di tesoreria e del capo della delegazione e limitate ai valori di pertinenza della cassa depositi e prestiti ed agli altri effetti pubblici o valori, in deposito provvisorio, da restituirsi nell'identica specie. Art. 217 In ogni ufficio di riscossione, ove non sia diversamente disposto, dev'esservi una sola cassa per raccogliere tutte le somme a qualunque titolo riscosse. Art. 218 Le casse, i magazzini e le relative scritture elementari, tenute da agenti, da magazzinieri, da enti collettivi come consigli di amministrazione, comitati e simili, ed in generale da chiunque sia consegnatario di danaro, valori o materie appartenenti allo Stato, sono verificati da appositi funzionari delle competenti amministrazioni nei tempi stabiliti od in altri straordinari giusta i regolamenti speciali pei diversi servizi. Di ogni verificazione dev'essere fatto processo verbale sottoscritto dagli intervenuti. Ove non sia diversamente disposto dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni, per il servizio delle casse sopraindicate si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. TITOLO VI Delle entrate dello Stato Capo Norme generali Art. 219 Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtùù di leggi, decreti regolamenti, o altri titoli. Tutte, le entrate dello Stato debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non sieno in esso previste rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterle e fermo il dovere, da parte delle compe- tenti amministrazioni e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione. Art. 220 La classificazione di tutte le entrate dello Stato previste nel bilancio, la assegnazione di esse alle diverse amministrazioni centrali che sotto la propria responsabilità debbono curarne l'accertamento e la riscossione, e la imputazione dei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione, sono stabilite col quadro di classificazione annuale delle entrate che si compila dalla ragioneria generale (44/a) . (44/a) Vedi nota 21/a all'art. 128. Art. 221 Tutte le entrate dello Stato passano per i seguenti stadi: accertamento; riscossione; versamento. Questi tre stadi per talune entrate possono essere simultanei. Art. 222 L'entrata è accertata quando le amministrazione competente appura la ragione del credito dello Stato e la persona che ne è debitrice, ed inscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo. L'accertamento si compie a) per le imposte dirette e per le altre entrate a scadenze determinate, mediante ruoli, che vengono emessi in ciascun anno colle forme prescritte dalle relative leggi e regolamenti e che costituiscono il debito del contribuente, e secondo i casi, del contabile verso lo Stato b) per gli affitti, censi, canoni, livelli e per ogni altra prestazione periodica, mediante liste di carico che, giusta i contratti, i titoli e le proprie scritture, le intendenze di finanza formano e trasmettono agli agenti incaricati di farne la riscossione c) per le entrate amministrate dalla direzione generale del tesoro, mediante le prenotazioni esistenti nei registri tenuti dalle intendenze di finanza, e le particolari notificazioni che vengono fatte dalla detta direzione generale alle intendenze medesime d) per tutte le altre entrate, imposte, tasse e proventi di natura eventuale o variabile, e che sono accertabili all'atto stesso della riscossione, o liquidabili entro l'esercizio finanziario, mediante una continua e diligente vigilanza a tutela di tutti i diritti dello Stato. Art. 223 La riscossione delle entrate autorizzate colla legge del bilancio dev'essere fatta per mezzo degli agenti designati dalle relative leggi e dai regolamenti nei modi e colle forme in essi prescritti. Le entrate amministrate dalla direzione generale del tesoro si riscuotono cura delle intendenze di finanza per mezzo delle sezioni di tesoreria, tranne quelle che per speciali istruzioni vengono a cura della direzione generale suddetta, riscosse dalla tesoreria centrale. Art. 224 La riscossione delle entrate è fatta per conto delle singole amministrazioni che sotto la propria responsabilità le amministrano. Art. 225 Le entrate dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti. Nessun titolo di credito può essere ricevuto in conto dei debiti verso lo Stato, eccettuati i titoli previsti dal successivo art. 230. Gli agenti della riscossione che accettino titoli di credito non previsti dal citato art. 230 sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegal- mente ricevuto (45) . (45) Articolo cos sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976 n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251) . Art. 226 Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. I versamenti si fanno per conto di ciascuna amministrazione e con l'imputazione al bilancio stabilita nel quadro di classificazione di cui all'art. 220 del presente regolamento. Art. 227 Coloro che riscuotono somme per conto dello Stato, quando esista tesoreria nel luogo di loro residenza, debbono fare in essa giornalmente il versamento delle somme riscosse, salvo che sia altrimenti disposto da speciali regolamenti. Se risiedono altrove, debbono fare i versamenti alle scadenze periodiche fis- sate dai regolamenti per rispettivi servizi. Le prescrizioni suaccennate sono applicabili agli agenti secondari o particolari di talune amministrazioni, obbligati a fare i versamenti nelle mani dell'agente principale, da cui direttamente dipendono, secondo gli speciali regolamenti e le istruzioni pei relativi servizi. I detti agenti secondari possono essere autorizzati a versare le somme nella tesoreria a nome dell'agente principale: ed in tale caso la quietanza che ricevono dalla tesoreria è da essi consegnata all'agente principale, che ne rilascia una propria a loro discarico. Art. 228 Gli agenti della riscossione che ritardino i versamenti nelle tesorerie incorrono, per ogni giorno di ritardo, in una multa (45/a) commisurata all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme non versate. Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione della multa, si può far luogo al procedimento disciplinare a norma delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili. Agli agenti i cui rapporti con l'amministrazione sono regolati da contratti, si applicano le penalità stabilite dai contratti medesimi. (45/a) La sanzione della multa non sembra di natura penale essendo comminata dall'amministrazione centrale o dagli uffici provinciali o compartimentali a cui i conti amministrativi devono essere presentati, come prevede l'art. 229 del presente decreto.
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